La
Legge 4 agosto 2017 n. 124, entrata in vigore il
29/08/17, ha esteso anche agli avvocati l'obbligo
del preventivo scritto al momento del conferimento
dell'incarico e a prescindere dall'espressa
richesta del cliente.
Il D. L. 4 gennaio 2012 n. 1, aveva infatti
introdotto l'obbligo del preventivo per i tutti
i professionisti; per gli avvocati era poi
intervenuta la Legge 31 dicembre 2012 n. 247
(“Nuova disciplina dell’ordinamento della
professione forense”) a limitare l'obbligo del
preventivo ai soli casi di "richiesta" da parte
del cliente (art. 13, comma 5).
Con l'eliminazione dell'inciso "a richiesta"
dal testo della legge sull'ordinamento forense,
per gli avvocati il preventivo scritto diventa
obbligatorio sempre.
L'avvocato dovrà quindi "comunicare in forma
scritta a colui che conferisce l'incarico
professionale la prevedibile misura del costo
della prestazione, distinguendo fra oneri,
spese, anche forfetarie, e compenso
professionale".
La violazione di detto obbligo potrà
comportare, a carico del cliente, sanzioni
disciplinari.