Trattasi
degli importi dei diritti di Copia e di
Certificato previsti dall’art. 40 del Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, come da tabelle di cui agli
allegati n. 6, 7 ed 8 del medesimo decreto,
secondo gli aggiornamenti introdotti con Decreto
del Ministero della giustizia 8 gennaio 2009 a
norma dell'art. 274 del suddetto Testo Unico e
successivamente maggiorati del 50% dall’art. 5, 4
comma D.L. n. 193/2009, convertito in L. 22
febbraio 2010 n. 24, in vigore dal 27
febbraio.
Il Ministero di Giustizia, con la recente CIRCOLARE
DEL 18 MARZO 2010, concernente
“Testo Unico sulle spese di giustizia – diritti
di copia di atti giudiziari" ha fornito un
indirizzo sull'esatta interpretazione della
legge.
L’ultimo aumento in ordine di tempo è avvenuto
con un decreto ministeriale del 7 maggio 2015,
pubblicato sulla GU Serie Generale n.149 del
30/06/2015, che ha applicato l'adeguamento Istat
per il triennio 1° luglio 2011 - 30 giugno 2014,
ai sensi dell' Art. 274 del DPR n. 115/2002.
L’art. 274 del citato DPR 30 maggio 2002 n. 115
dispone che “la misura degli importi del
diritto di copia e di certificato è adeguata
ogni tre anni, in relazione alla variazione,
accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati verificatosi nel triennio precedente
con decreto dirigenziale del Ministero della
Giustizia, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle Finanze”.
Gli importi attuali comportano, invece, aumenti
pari al 50%, con la conseguenza che, per
una copia urgente si possono arrivare a pagare
addirittura € 100,00 (per copie oltre le 100
pagine).
Ulteriore e ultima precisazione: per gli
uffici del giudice di pace i diritti
sono ridotti alla metà.