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COS'E'
L'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dalle successive leggi e definitivamente dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ha introdotto il contributo unificato; un sistema di forfetizzazione in un unico importo di tutte le spese collegate ad una causa.
In altre parole, il Legislatore ha stabilito che, a decorrere dal 1° marzo 2002, il contributo unificato va a sostituire tutte le spese riguardanti l'imposta di bollo, la tassa d'iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nei procedimenti civili, penali, amministrativi, nei procedimenti in materia tavolare, nelle procedure concorsuali e in quelli di volontaria giurisdizione.
Ha, inoltre, esentato da spese tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, necessari o funzionali al procedimento soggetto al contributo.
Unica spesa rimasta in vigore (oltre, naturalmente, al contributo unificato) è costituita dai diritti per il rilascio di copie autentiche degli atti e dei provvedimenti.

SOGGETTI OBBLIGATI
Sono obbligati al versamento del contributo:
1) Il soggetto che promuove il procedimento. Tale è la parte che per prima si costituisce, oppure che deposita il ricorso introduttivo o, nel procedimento esecutivo, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati.
2) Il soggetto che, costituendosi o intervenendo in un giudizio già radicato, aumenta, con la sua domanda, il valore del procedimento. Tale può essere la parte che propone domanda riconvenzionale o, che formula la chiamata in causa di terzo o, che svolge l'intervento autonomo.

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO
La determinazione dell'importo dovuto è collegata, come principio generale per le cause ordinarie, al valore del procedimento. La nuova normativa ha, tuttavia, stabilito degli importi fissi per alcuni procedimenti e, l'esenzione dal contributo unificato per altri.
Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo. Se questa dichiarazione manca, la causa si presume del valore di cui allo scaglione più alto previsto dalla legge.
Dall'introduzione del contributo unificato, i singoli importi hanno subito diversi aumenti, l'ultimo dei quali è intervenuto con il D.L. nr. 98 del 06/07/11 che ha previsto l'ennesimo aumento degli importi dei contributi unificati da versare nei procedimenti civili, per giunta estendendoli a materie che ne erano da sempre esenti, quali i procedimenti di lavoro e quelli di separazione e divorzio.

 
 


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