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COS'E'
L'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
come modificato dalle successive leggi e
definitivamente dal D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 ha introdotto il contributo unificato; un
sistema di forfetizzazione in un unico importo
di tutte le spese collegate ad una causa.
In altre parole, il Legislatore ha stabilito
che, a decorrere dal 1° marzo 2002, il
contributo unificato va a sostituire tutte le
spese riguardanti l'imposta di bollo, la tassa
d'iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria,
nei procedimenti civili, penali, amministrativi,
nei procedimenti in materia tavolare, nelle
procedure concorsuali e in quelli di volontaria
giurisdizione.
Ha, inoltre, esentato da spese tutti gli atti e
provvedimenti antecedenti, necessari o
funzionali al procedimento soggetto al
contributo.
Unica spesa rimasta in vigore (oltre,
naturalmente, al contributo unificato)
è costituita dai diritti per il rilascio di
copie autentiche degli atti e dei provvedimenti.
SOGGETTI OBBLIGATI
Sono obbligati al versamento del contributo:
1) Il soggetto che promuove il procedimento.
Tale è la parte che per prima si costituisce,
oppure che deposita il ricorso introduttivo o,
nel procedimento esecutivo, che fa istanza per
l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati.
2) Il soggetto che, costituendosi o intervenendo
in un giudizio già radicato, aumenta, con la sua
domanda, il valore del procedimento. Tale può
essere la parte che propone domanda
riconvenzionale o, che formula la chiamata in
causa di terzo o, che svolge l'intervento
autonomo.
DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO
La determinazione dell'importo dovuto è
collegata, come principio generale per le
cause ordinarie, al valore del procedimento.
La nuova normativa ha, tuttavia, stabilito
degli importi fissi per alcuni procedimenti e,
l'esenzione dal contributo unificato per
altri.
Il valore dei procedimenti, determinato ai
sensi degli articoli 10 e seguenti del codice
di procedura civile, deve risultare da
apposita dichiarazione resa espressamente
nelle conclusioni dell'atto introduttivo. Se
questa dichiarazione manca, la causa si
presume del valore di cui allo scaglione più
alto previsto dalla legge.
Dall'introduzione del contributo unificato, i
singoli importi hanno subito diversi aumenti,
l'ultimo dei quali è intervenuto con il D.L.
nr. 98 del 06/07/11 che ha previsto l'ennesimo
aumento degli importi dei contributi unificati
da versare nei procedimenti civili, per giunta
estendendoli a materie che ne erano da sempre
esenti, quali i procedimenti di lavoro e
quelli di separazione e divorzio.
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